
Territorialità: fiere ed expo seguiranno il committente
Dal 1° gennaio professionisti e imprese dovranno adattarsi a un nuovo cambio di regole nella territorialità Iva di alcune prestazioni di servizi. Tra i più importanti la partecipazione a fiere ed expo, ma anche le prestazioni di carattere scientifico.
Il cambiamento
I servizi culturali, artistici, scientifici e le altre prestazioni individuate dall’articolo 7-quinquies del Dpr n. 633/72, sono regolate, fino a tutto il 2010, sulla base del criterio del luogo d’esecuzione a prescindere dalla qualifica del committente. Dal 2011, invece, saranno disciplinate in base alla natura del servizio e alla soggettività passiva (o meno) del destinatario della prestazione. Fra pochi giorni, pertanto, le prestazioni relative a queste attività, comprese fiere ed esposizioni, ma anche i servizi degli organizzatori delle attività e quelli accessori, rileveranno nello stato in cui è stabilito il committente che sia soggetto passivo ai fini dell’imposta, in applicazione della regola generale per i rapporti cosiddetti B2B (business to business). Continueranno, invece, ad essere soggetti ad imposta nello Stato di esecuzione della prestazione, i servizi nei confronti di committenti che non sono soggetti passivi (privati). Anche le prestazioni per l’accesso alle manifestazioni (e i relativi servizi accessori) manterranno la rilevanza nel luogo di svolgimento delle stesse, se il committente è un soggetto passivo. L’identico criterio vale per il committente privato, almeno in base agli effetti della norma interna a partire dal 2011.
La “migrazione” delle prestazioni culturali, scientifiche e simili nell’ambito applicativo del criterio generale di territorialità in presenza di committente soggetto passivo determina, comunque, una semplificazione. In tutti i casi di cliente soggetto passivo, infatti, il prestatore non è tenuto ad identificarsi ai fini dell’imposta nel paese della manifestazione, restando tale obbligo confinato all’ipotesi di committente privato.
Prestazioni «continuate»
Anche per i servizi in esame, peraltro, potrebbero ripresentarsi le stesse difficoltà interpretative già affrontate nel 2010 per le prestazioni a cavallo d’anno.
Una soluzione potrebbe essere la “riedizione” di quella adottata nella circolare n. 36/E/2010 (risposta 2, parte II), finalizzata a dare rilievo, in simili fattispecie, alle regole di territorialità previgenti, allo scopo di evitare possibili fenomeni di doppia imposizione.
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