Rassegna stampa

Tempi più vicini per le restituzioni dei bonus sulle calamità e le fiere

Per i benefici fiscali considerati "aiuti di Stato" vanno restituite le imposte a suo tempo non versate, più gli interessi. L’agenzia delle Entrate ha infatti fissato le regole per il rimborso delle somme e degli interessi conseguenti ai benefici fiscali per le fiere all’estero e per le imprese colpite dagli eventi calamitosi del 2002 (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 29 marzo). E intanto, sul sito dell’Agenzia sono state pubblicate le bozze dei modelli dei vecchi studi di settore da allegare alla dichiarazione unificata, Unico 2006, per i redditi del 2005.

Aiuti di Stato. Per il calcolo delle somme dovute, si deve presentare la specifica «attestazione ai sensi dell’articolo 15 e/o dell’articolo 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006». L’attestazione si presenta esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell’agenzia di approvazione dello specifico modello. Considerato che il provvedimento è stato emanato il 6 aprile 2006, i 90 giorni scadono il 5 luglio 2006.

Le imposte che risultano dalla attestazione devono essere versate entro i 60 giorni successivi al termine di trasmissione del modello di attestazione: in pratica, entro il 3 settembre 2006, che slitta a lunedì 4 settembre. Per pagare le somme dovute, nel modello F24 si indicano i seguenti codici tributo: 5046 per la "restituzione degli incentivi per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero"; 5047 per "interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero"; 5048 per la "restituzione degli incentivi per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002"; 5049 per "interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002". Gli interessi devono essere calcolati, a decorrere dalla data in cui le imposte non sono state versate a seguito della fruizione degli incentivi e fino alla data del loro effettivo versamento. I versamenti si effettuano separatamente per ciascun periodo d’imposta, indicando nella colonna anno del modello F24, il periodo al quale l’imposta e gli interessi si riferiscono.

La legge 29/2006, cioè la Comunitaria 2005, agli articoli 15 e 24 ha dato attuazione alle decisioni comunitarie che hanno configurato come "aiuto di Stato", disponendone il recupero, i seguenti incentivi fiscali: regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 269/03 (articolo 15 della legge Comunitaria); regimi di aiuti a favore dei soggetti che hanno realizzato investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’articolo 5-sexies del decreto legge 282/02 (articolo 24 della legge comunitaria).

Pronti i vecchi studi di settore per Unico 2006. Sono apparsi sul sito dell’agenzia delle Entrate le bozze dei modelli dei vecchi studi di settore da allegare alla dichiarazione unificata, Unico 2006, per i redditi del 2005. Si tratta delle bozze dei primi 149 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2005, da allegare alla dichiarazione dei redditi, modello Unico 2006. I 149 modelli si riferiscono agli studi di settore già in vigore precedentemente al periodo d’imposta 2005, cioè ai vecchi studi.

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, l’Iva dovuta per adeguamento agli studi deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, cioè, di norma, entro il 20 giugno o dal 21 giugno al 20 luglio con lo 0,40% in più. Per i contribuenti soggetti ai "vecchi" studi di settore, è disposto che l’adeguamento è effettuato, per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, o le modifiche conseguenti alla sua revisione, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra le entrate derivanti dall’applicazione degli studi e quelle annotate nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la differenza non è superiore al 10% delle entrate annotate nelle scritture contabili.

TONINO MORINA

www.agenziaentrate.gov.it

I chiarimenti e i modelli dell’Agenzia

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