
Spese per fiere deducibili
I costi per ospitare i clienti, sostenuti da una società per presentare prodotti nella propria sede o nelle fiere di settore, sono interamente deducibili, in quanto direttamente connessi all’obiettivo di incrementare i volumi di vendita. Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive (articolo 21, legge 413/91), con il parere n. 3 del 19 gennaio 2005, conferma un’interpretazione già seguita nel recente passato.
Una società, che esercita all’ingrosso la vendita di articoli da regalo, commercializza quasi esclusivamente i propri prodotti in occasione di meeting, organizzati periodicamente nella sede sociale, dove è allestito uno show room, oppure nelle fiere di settore, dove prepara un proprio stand. La società, che non dispone di una rete di vendita, provvede a proprie spese ai pasti dei clienti, coprendo, per quelli più importanti, anche il costo dei viaggi e dei pernottamenti. Tali spese sono sostenute, in misura ridotta, anche in occasione delle visite periodiche che i clienti fanno al l’azienda.
Secondo il Comitato, la situazione descrive un comportamento non di rado adottato dalle aziende per promuovere la vendita dei propri prodotti. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, della Cassazione e di una recente delibera del Comitato, che conferma un orientamento ormai consolidato, si può in primo luogo affermare che, a determinate condizioni, tutti i costi in questione possono rientrare tra le spese di pubblicità e di propaganda inerenti all’esercizio di impresa, se coerenti con lo scopo di incrementare le vendite. Pertanto, le spese riguardanti viaggi, pasti e alloggi dei propri clienti, se sostenute dall’impresa con l’intento di mantenere e, se possibile, aumentare i volumi di vendite, costituiscono spese di propaganda inerenti all’esercizio d’impresa, deducibili in base all’articolo 108, comma 2, del Tuir.
Le spese in questione hanno lo scopo di creare, mantenere o accrescere il numero dei clienti; si tratta di una strategia commerciale che consente di non gravare il bilancio dei maggiori costi che deriverebbero dalla creazione di una rete commerciale di vendita. Tali costi non sono da classificare tra le spese di rappresentanza per il fatto che non sono sostenuti solo per migliorare l’immagine della società, ma sono direttamente inerenti alla produzione dei ricavi.
In sostanza, il Comitato dà parere favorevole alla società in quanto i costi in questione sono sostenuti per meeting che avvengono nella società, oppure in occasione di fiere di settore e per fini esclusivamente commerciali. Non si tratta di costi sostenuti in località balneari o montane.
La Cassazione, per prima, ha effettuato tale distinzione. Infatti, nella sentenza 7803/2000, ha sancito il carattere di spese di pubblicità delle spese relative a bar e ristoranti, sostenute da un’impresa in occasione di mostre e fiere.
Secondo la Suprema corte, nel caso discusso nella sentenza, si tratta di spese sostenute all’interno di un “contenitore” (la fiera del mobile) che certamente è uno strumento di promozione delle vendite. I giudici osservano che è evidente che le spese inerenti a una manifestazione pubblicitaria assumono la stessa qualificazione di questa, “salvo prova contraria”.