Rassegna stampa

Per stand e fiere Iva svincolata dai fabbricati

Gli stand fieristici o espositivi che vengono progettati, locati e montati a favore di clienti, alcuni dei quali li utilizzano per presentare prodotti anche in occasione di fiere o di esposizioni internazionali, seguono tre regole di territorialità diversa ai fini dell’Iva, secondo il loro specifico impiego. Lo stabilisce la sentenza di ieri, emessa dalla Corte di giustizia Ue in merito alla causa C-530/09, sollevata da un giudice polacco e che oltre la Polonia ha visto l’intervento di Germania, Italia e Grecia.
Secondo i giudici del Lussemburgo, per individuare il luogo di tassazione Iva e, quindi, lo Stato in cui devono essere tassati tali servizi, occorre riferirsi alle regole che riguardano: 1) le prestazioni pubblicitarie; 2)il luogo di materiale esecuzione di una manifestazione fieristica; 3) le locazioni di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto. Non si può mai ricollegare tali servizi ad un bene immobile, come sostenuto dalla Germania che assoggetta ad imposta locale tali prestazioni, in occasione di fiere o manifestazioni organizzate sul proprio territorio.
L’Italia, che in precedenza seguiva anch’essa il riferimento all’immobile (Risoluzione n. 70/E del 21 aprile 1997) con la circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 ha fatto marcia indietro e, di fatto, ha anticipato tale soluzione.
Il problema del Paese di tassazione per le prestazioni di servizi consistenti nella progettazione, locazione e montaggio di stand fieristici era aperto già prima del 2010 ma si era acuito dal 1° gennaio dello scorso anno quando sono entrate in vigore le nuove regole di tassazione dei servizi, previste dalla direttiva 2008/8/Ce. Già con le vecchie norme era dubbio se queste prestazioni dovessero seguire la regola dell’immobile in cui venivano realizzate o dovessero seguire le regole previste per le prestazioni pubblicitarie o quelle legate al luogo in cui avveniva la manifestazione. Ma anche con le nuove regole non era chiaro se si dovesse seguire la nuova regola di tassazione nel Paese del committente (articolo 7-ter del Dpr n. 633/72) o se fossero prestazioni legate all’immobile ove si realizza la manifestazione (articolo 7-quater lettera a) ovvero se dovessero seguire le regole delle fiere (articolo 7-ter , 7-quinquies).
Non tutti i Paesi appartenenti alla Ue hanno avuto uniformità di giudizio, come hanno potuto verificare gli operatori italiani che hanno partecipato e partecipano a fiere ed esposizioni in altri Stati comunitari: in alcuni Paesi viene addebitata l’Iva locale, in altri l’imposta viene considerata a carico dell’espositore italiano che, di conseguenza, deve autofatturarsi con Iva italiana.
La Corte ora fa chiarezza per tutti: 1) se lo stand viene concepito o utilizzato per esporre i prodotti per fini pubblicitari al di fuori di una fiera o manifestazione, segue le regole della pubblicità (tassazione nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta in ogni caso sia prima che dopo il 2010); 2) se è messo a disposizione solo per una determinata fiera o esposizione, segue le regole delle manifestazioni (tassazione nel Paese ove si svolge la fiera fino al 2010, dal 2011 nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta); 3) se lo stand è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono svolte in Stati membri diversi, vale dal 2010 la regola standard di tassazione nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta, prima del 2010, invece, valeva in molti Paesi (tra cui l’Italia) il luogo dell’utilizzo (tassazione ove il bene era messo a disposizione del cliente).
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