Rassegna stampa

Meeting e fiere con mini-rinforzi

Un particolare regime è previsto dal comma 3 dell’articolo 10 del Dlgs 368/2001 per i settori del turismo e dei pubblici esercizi, nei quali è possibile assumere lavoratori per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, la cui natura è determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La norma, rimanda alla contrattazione collettiva l’individuazione degli speciali servizi che ne consentono l’utilizzo, limitandosi ad affermare che a questi particolari rapporti non si applica la disciplina del contratto. Nè si applica l’ordinaria disciplina delle comunicazioni ai centri per l’impiego che prevede la comunicazione preventiva di assunzione, da trasmettere entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro (regola che vale anche per i rapporti di lavoro stagionale).
L’instaurazione dei rapporti di lavoro “extra” di durata massima di tre giorni deve esser comunicata, invece, entro cinque giorni dall’inizio della prestazione, insieme alla data di cessazione. La materia era già considerata, seppure sotto l’aspetto del collocamento, dall’articolo 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che consentiva, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
L’articolo 54, comma 4, della legge 448/98 ha elevato a tre giorni la durata dei rapporti in argomento, sempre per l’esecuzione di speciali servizi. Le disposizioni si applicano, pertanto, ai soli settori del turismo e dei pubblici esercizi come definiti dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 ossia alle imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
Anche in questi settori, però il ricorso ai lavoratori “extra” è consentito per la sola «esecuzione di speciali servizi». Così il Ccnl Turismo siglato dalla Confcommercio, all’articolo 87 elenca i servizi che possono considerarsi, a questo fine, speciali (quali banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari, l’attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni e altri luoghi similari, nonché ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale).
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Il dettaglio nei settori

CONTRATTI A TERMINE

2 limiti

Il lavoro stagionale non è sinonimo di lavoro a termine .
Le differenze rilevanti: al lavoro stagionale, per esempio, non si applicano i limiti quantitativi previsti per i lavoratori a tempo determinato, così come non vale il limite complessivo di durata del/dei rapporti a temine, fissato in 36 mesi

ALIMENTARE

8 mesi

Nel settore agricolo il lavoro stagionale è senza limitazione. Nell’industria alimentare il concetto di “stagionalità” è ampliato (nel limite temporale di otto mesi) comprendendo iniziative promozionali e pubblicitarie per qualificare il prodotto con confezioni o espositizioni particolari

TURISMO

articolo 77

L’articolo 77 del Ccnl definisce aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico . Termini non più significativi visto che la stagionalità rientra fra le motivazioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo addotte dall’impresa

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