
INERENZA E CONGRUITÀ LEGITTIMANO LO SCONTO
La classificazione e la deduzione dal reddito delle spese di rappresentanza trovano, nel decreto attuativo dell’articolo 108 del Tuir (Dm 19 novembre 2008), anche ai fini tributari, una definizione e criteri oggettivi che qualificano la congruità delle spese.
Il decreto fissa nuove regole che devono guidare le scelte delle imprese per distinguere, ai fini reddituali e non solo (la definizione ha anche valenza ai fini Iva), le singole spese per promuovere i beni e i servizi dell’attività d’impresa. La scelta del legislatore – come sottolinea la relazione illustrativa ministeriale – ha lo scopo di superare l’approccio antielusivo della normativa per fornire maggiori certezze alle imprese.
Definizione e criteri
Le spese di rappresentanza risultano, in base all’articolo 108 del Tuir, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità, che sono fissati dal decreto di attuazione.
Va detto che inerenza e congruità non costituiscono categorie concettuali assolute, ma devono essere, sempre e comunque, rapportate alle realtà aziendali e alla tipologia della spesa. In effetti, lo stesso articolo 108 lega i due criteri alla natura della spesa (per esempio servizi di catering o di ristorazione ovvero omaggi), alla sua destinazione (clienti, fornitori, autorità pubbliche), al volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e alla sua attività internazionale. Questi elementi, nell’analisi della nuova definizione fissata dal decreto, non possono essere né disattesi né dimenticati.
Il provvedimento fornisce un contenuto ai principi di inerenza e congruità (si veda l’articolo successivo) stabilendo, per il primo, precisi criteri identificativi, e per il secondo, un diretto collegamento ai ricavi della gestione caratteristica.
L’inerenza
I presupposti che individuano l’inerenza della spesa sono:
– la gratuità; le spese di rappresentanza sono sempre realizzate a titolo gratuito, in quanto non prevedono per il destinatario la realizzazione di una controprestazione, pur fornendo una diretta utilità. In effetti, la norma lega le spese all’erogazione, a titolo gratuito, di beni e servizi. Quindi, è da escludere che costituiscano spese di rappresentanza la fornitura di servizi contro corrispettivo (ad esempio, tutte le spese di sponsorizzazione che comportano, contrattualmente, adempimenti o controprestazioni per il soggetto sponsorizzato);
– la finalità promozionale o di pubbliche relazioni; in concreto l’erogazione di beni e servizi deve rispondere a tali finalità. Sono da escludere, per esempio, le spese che hanno come destinatari lavoratori dipendenti, amministratori, soci e imprenditore. Il profilo è ben chiarito sia dal decreto che dalla relazione illustrativa. Il decreto, al comma 5, esclude chiaramente dalle spese di rappresentanza, rendendole comunque integralmente deducibili, le spese sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili collegati all’esposizione dei beni d’impresa; la relazione illustrativa sottolinea che le spese sopportate nei confronti di questi soggetti non risponde a finalità promozionali e, per questo, le regole tributarie le trattano in modo differente.
– la ragionevolezza; tale criterio collega la spesa, in modo alternativo o al fatto che generi benefici economici (anche potenziali) o al fatto che risulti coerente con le pratiche commerciali di settore. Il concetto di ragionevolezza della spesa deve essere adeguatamente declinato, in fase di pianificazione, anche sul piano documentale. In pratica, l’impresa potrà, ad esempio, sviluppare una reportistica interna per dimostrare come in modo ragionevole possa con quella iniziativa raggiungere dei benefici ovvero si potranno prendere a base, per dimostrare la ragionevolezza della spesa rispetto ai competitor, le statistiche di settore.
La deducibilità della spesa, oltre a essere vincolata ai principi di inerenza e congruità, deve essere debitamente documentata e effettivamente sostenuta.
Infine, per previsione normativa (articolo 108, 2 comma, terzo periodo del Tuir) inerenza e congruità della spesa sono sempre riconosciute per l’acquisto di beni distribuiti gratuitamente e di valore non oltre 50 euro.
La casistica predefinita
Il decreto individua alcune situazioni in cui l’inerenza della spesa di rappresentanza è implicitamente predefinita. In particolare, costituiscono spese di rappresentanza:
– le spese relative all’organizzazione, diretta o indiretta, di viaggi turistici in occasione dei quali sono svolte, in concreto, significative iniziative a carattere promozionale dei beni o servizi dell’oggetto dell’attività d’impresa;
– le spese sostenute per eventi a carattere conviviale, in occasione di ricorrenze aziendali (anniversari), o di festività nazionali o religiose;
– le spese sostenute per intrattenimenti in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi dell’impresa o nuovi uffici o stabilimenti;
– i costi per eventi di intrattenimento in occasione di mostre, fiere ed eventi simili, in cui è svolta attività promozionale dei beni e servizi prodotti dall’impresa.
Per tali situazioni, che riprendendo una giurisprudenza di Cassazione potremmo definire dei «contenitori», l’impresa dovrà, però, individuare preventivamente alcuni profili che caratterizzano i singoli eventi. In particolare, per i viaggi turistici dovrà predefinire e debitamente documentare le «significative attività promozionali» che caratterizzeranno l’evento. Ad esempio, una vacanza in un villaggio turistico, l’esistenza di uno spazio espositivo permanente e l’esistenza di precisi richiami nel villaggio si dovrebbero considerare già sufficienti a soddisfare l’esigenza in base alla normativa. Per le ricorrenze aziendali o per le feste nazionali o religiose, è importante documentare la tipologia di destinatari coinvolti (non è spesa di rappresentanza la festa con solo i dipendenti dell’impresa). Per le feste in occasione di fiere sarà necessario, sul piano documentale, dimostrare che l’impresa espone.
Oltre alle situazioni predefinite, il decreto ha individuato una fattispecie residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate. In questa voce residuale si fanno rientrare, per esempio, tutte le spese sostenute per contributi versati gratuitamente per convegni o seminari.