
In fiera l’Iva si sdoppia
Fiere e congressi, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, educative, ricreative e sportive alle prese con nuove regole di territorialità Iva. Da ieri, 1° gennaio 2011, per queste manifestazioni si verrà a creare un doppio binario a seconda se utenti o committenti delle prestazioni siano privati o soggetti passivi d’importa. Per questi ultimi, poi, si creerà una seconda diramazione.
Da quest’anno entra infatti in vigore il nuovo articolo 7-quinquies, già introdotto nel Dpr 633/1972 in due versioni (una per il 2010 e una dal 2011), voluto dalla direttiva comunitaria Iva sui servizi, che modifica il criterio di tassazione per queste prestazioni che finora erano sempre tassate nel Paese di effettuazione della manifestazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 dicembre). Mentre per i privati che accedono all’evento rimane ferma l’attuale disciplina di tassazione, per gli operatori economici si crea un bivio destinato a creare non pochi problemi di interpretazione per alcuni tipi servizi.
Con riferimento agli eventi che si realizzeranno in Italia, l’accesso e le relative prestazioni accessorie rese a committenti privati restano sempre soggette ad Iva in Italia. Per tutte le altre prestazioni invece rese a favore di soggetti passivi d’imposta, occorrerà distinguere: le prestazioni di accesso e quelle accessorie seguono la stessa regola dei privati, mentre le prestazioni dirette alla realizzazione delle manifestazioni seguiranno la regola generale prevista al precedente articolo 7-ter con la tassazione nel Paese di stabilimento del committente. Per cui: 1) se esse sono rese nei confronti di un soggetto passivo nazionale, la tassazione è soggetta ad Iva in Italia; 2) se sono rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati comunitari, saranno soggette ad Iva nel Paese del committente; 3) se sono rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità, non saranno soggette a Iva né in Italia né in nessun altro Paese della Ue.
La distinzione prevista per committenti che rivestono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, impone di evidenziare la linea di demarcazione tra le prestazioni di accesso e relative attività ad esse accessorie e le prestazioni di altra natura come l’organizzazione dell’evento, la locazione di spazi espositivi, l’allestimento di stand eccetera.
In linea di principio può dirsi che le prestazioni di accesso consistono in quelle che, in cambio di un biglietto o di un altro titolo similare, concedono il diritto d’ingresso ad una manifestazione culturale, artistica o sportiva aperta liberamente al pubblico (si veda la scheda accanto). Non si può considerare invece come accesso la partecipazione a convegni, seminari, eccetera in cui è prevista un’iscrizione preventiva che non consente a chiunque di partecipare, così come l’ingresso a palestre e ad altri impianti sportivi per la pratica dello sport.
Un problema che deve essere risolto, ovviamente a livello comunitario, è quello relativo alla messa a disposizione di spazi espositivi a clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni, nonché l’allestimento di stand effettuato dallo stesso organizzatore o da terzi prestatori e che è preceduta di norma, dalla progettazione e visualizzazione nonché dall’eventuale trasporto degli elementi dello stand e dal suo montaggio nel luogo ove è organizzata la fiera o l’esposizione. Deve essere risolto se queste prestazioni seguono, come sembra verosimile, la nuova regola di tassazione nel Paese del committente ovvero sono prestazioni legate all’immobile ove si realizza la manifestazione e tassate di conseguenza nel Paese dove è situato l’immobile e la manifestazione si effettua.
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ISTRUZIONI PER L’USO
L’imposta sul valore aggiunto
MOSTRE E CONVEGNI
Le prestazioni di accesso consistono in quelle che, in cambio di un biglietto o di un altro titolo similare, concedono il diritto d’ingresso ad una manifestazione culturale, artistica o sportiva aperta liberamente al pubblico quali spettacoli, concerti, esposizioni, manifestazioni sportive che possono svolgersi in teatri, circhi, fiere. Inoltre, il diritto di accesso va riferito anche alla possibilità di partecipare a conferenze e seminari
SOLUZIONI DAI GIUDICI
Per quanto riguarda la questione della messa a disposizione di spazi espositivi a clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni e dell’allestimento di stand effettuato dallo stesso organizzatore o da terzi prestatori, essa potrebbe trovare una soluzione in sede comunitaria. Davanti alla Corte di giustizia Ue, infatti, è in corso una domanda di pronuncia pregiudiziale (C-530/09), sia pure riferita alle precedenti regole, che dovrebbe risolvere la questione relativa a questi servizi
LA SOLUZIONE AL CASO
Come va considerata con le vecchie e con le nuove regole una manifestazione internazionale organizzata in Italia da una società belga a cui accedono sia privati che soggetti passivi di imposta di qualsiasi nazionalità con espositori che pagano locazioni spazi con stand?
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Nel 2010, sia la prestazione di accesso che la messa a disposizione di spazi espositivi sono soggette a Iva in Italia in quanto lì si svolge la manifestazione. La società belga deve identificarsi direttamente in Italia o nominare un rappresentante fiscale italiano per adempiere agli obblighi Iva. I partecipanti, se soggetti passivi di imposta stabiliti in Italia, devono assoggettare a Iva la prestazione mediante il meccanismo del reverse charge, mentre l’organizzatore non residente deve essere in possesso di un numero di partita Iva italiano per adempiere agli obblighi Iva nei confronti dei soggetti passivi stabiliti fuori del territorio italiano nonché nei confronti di privati domiciliati in qualsiasi paese (Italia, altro Stato Ue, fuori della Ue).
Nel 2011 le norme sui servizi relativi all’accesso rimangono invariate mentre per la messa a disposizione di stand dovrebbe seguirsi la regola di tassazione nel Paese ove è stabilito il committente