
Il recupero bonus cerca di accelerare
ROMA – Recupero più vicino per gli incentivi per la partecipazione alle fiere all’estero e per gli sconti sugli investimenti realizzati nelle aree colpite da calamità naturali bocciati dalla Comunità europea. Con la risoluzione n. 43/E di ieri, 28 marzo, l’agenzia delle Entrate ha, infatti, individuato i codici tributo che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per la restituzione. A completare il quadro manca ora il varo del decreto che dovrà disciplinare concretamente il recupero. Per ora, con il varo dei codici tributo, viene aperto il canale che dovrà accogliere i passaggi di denaro.
La vicenda. Con la legge 29/2006, il Governo ha dettato le regole per il recupero dei 280 milioni di euro di cui i contribuenti hanno usufruito illegittimamente per la partecipazione alle fiere (circa 8 milioni) e per la cosiddetta Tremonti-alluvionati (271 milioni). A portare alla necessità di restituire i bonus utilizzati una doppia decisione della Commissione arrivata fra ottobre e dicembre del 2004 che ha "condannato" incentivi varati nel corso del 2003.
I codici tributo. La risoluzione n. 43/E dell’agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 15 della legge 29/2006, nel dare attuazione alla decisione della Commissione 4746 del 14 dicembre 2004, ha disposto l’interruzione, a partire dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore della legge 29/2006 non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, degli aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per fiere all’estero. La restituzione avverrà con il modello F24 con questi codici tributo:
– 5046, denominato «restituzione degli incentivi per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero-art. 1, c. 1, l. b), Dl 269/2003»;
– 5047, denominato «interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero-art. 1, c. 1, l. b), Dl 269/2003».
Stessa indicazione per quanto previsto dall’articolo 24 della legge 29/2006 che, attuando la decisione della Commissione 315 del 20 ottobre 2004, ha disposto l’interruzione degli aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. In questo caso sono stati istituiti questi codici tributi:
– 5048, denominato «restituzione degli incentivi per investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002-art. 5-sexies, Dl 282/2002»; – 5049, denominato «interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002-art. 5-sexies, Dl 282/2002».
Il decreto e il modello. Il provvedimento ancora in lista d’attesa varerà il modello che dovrà essere presentato da parte dei contribuenti per mettersi in regola. Si tratterà di una sorta di regolarizzazione attuata con la compilazione di un modello che consentirà di rideterminare il reddito dovuto per il venir meno dell’agevolazione.
Il varo del decreto darà il via al conto alla rovescia (si veda «Il Sole-24 Ore» del 6 marzo) per gli adempimenti che dovranno essere posti a carico dei contribuenti. Il modello (uno solo per le due agevolazioni) dovrà essere, infatti, presentato alle Entrate entro 90 giorni dal varo del provvedimento. Il versamento dovrà essere effettuato nei 60 giorni successivi. In questo modo il termine dell’operazione si collocherà a circa cinque mesi dal varo del provvedimento delle Entrate. Varo che, per evitare di far cadere la scadenza in agosto, arriverà, probabilmente, in aprile.
J.M.D.
271
IL BONUS CALAMITÀ Le somme che dovranno essere restituite per lo stop al premio agli alluvionati
150
I TEMPI I giorni a disposizione per la dichiarazione e il versamento dal varo del modello
8
IL BONUS FIERE La somme che dovranno essere restituite dai contribuenti dopo la bocciatura europea