
Fiere all’estero, no al “bonus”
BRUXELLES – La Commissione europea ha bocciato gli incentivi fiscali a favore delle aziende italiane partecipanti a fiere all’estero, previsti dal decreto legge 269/2003 collegato alla Finanziaria varata alla fine dell’anno scorso.
Gli sgravi sono stati considerati distorsivi della concorrenza e dovranno perciò – laddove già erogati – venire recuperati dallo Stato italiano, in quanto concessi senza il preventivo assenso di Bruxelles. Tuttavia, l’Esecutivo comunitario ha deciso di non far scattare l’obbligo al recupero quando ne abbiano beneficiato, in misura non eccedente al 50% dei costi sostenuti, piccole e medie imprese alla prima partecipazione a un’esposizione straniera. In questo caso l’agevolazione, infatti, ha passato l’esame della Commissione Ue.
Nel mirino è finito il regime d’aiuti volto a favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso una speciale riduzione della base imponibile delle imprese soggette a imposta in Italia, per i costi sostenuti per la partecipazione a esposizioni di prodotti all’estero.
Il regime consente di portare in deduzione, in aggiunta alle voci ordinarie, le spese connesse all’esposizione dei prodotti effettuate nel 2004, includendo anche promozione e pubblicità se collegate alla partecipazione alla manifestazione fieristica.
La decisione negativa, ha spiegato Bruxelles, pone fine a un’approfondita inchiesta aperta nel marzo 2004. Il regime di incentivi, per l’Esecutivo comunitario, “distorce la concorrenza perché favorisce le imprese esportatrici e ha l’effetto di migliorare la posizione commerciale delle aziende italiane operanti su mercati stranieri, compresi quelli dei Paesi membri”.
Il regime degli aiuti fissato con il decreto legge 269/2003 conferisce, perciò, secondo la Commissione europea, un vantaggio ingiustificato a un gruppo limitato di imprese del nostro Paese nei confronti delle concorrenti europee, anche quando l’esposizione commerciale è all’interno del mercato unico. Considerando che l’obiettivo delle misure è migliorare la posizione commerciale delle imprese italiani operanti all’estero, il regime è stato perciò ritenuto generatore di un diretto impatto distorsivo sulla concorrenza e gli scambi con altri Stati membri.
Dal momento, poi, che l’aiuto è stato accordato senza la preventiva approvazione della Commissione, questa ha anche imposto il recupero delle agevolazioni eventualmente già illegalmente versate ai beneficiari. Richiesta che scaturisce direttamente dalla normativa comunitaria, anche se nella pratica – come del resto ben si sa in Italia per i casi storici del bonus sul gasolio agli autotrasportatori o per i contratti formazione-lavoro concessi a lavoratori troppo “anziani” – il recupero non è operazione tecnicamente agevole.
Tuttavia, nel caso dell’agevolazione per la partecipazione alle fiere all’estero, trattandosi di misure limitate al 2004, un meccanismo di rimborso viene considerato, in sede comunitaria, più semplice da adottare.
La bocciatura, però, non è totale, dal momento che la Commissione ha stabilito che il regime è compatibile con le regole europee sugli aiuti di Stato, se riguarda agevolazioni erogate alle Pmi non eccedenti il 50% dei costi connessi con la prima partecipazione a un’esposizione su un nuovo mercato. Limitatamente a questi casi, Bruxelles ha perciò rinunciato a chiedere la restituzione della sovvenzione.
La manovra 2004 sotto esame
Assoluzioni, bocciature e procedure in corso della Commissione Ue sulle misure del Dl 269/03
Promozioni. La commissione Ue ha escluso che fosse un aiuto di stato incompatibile con le regole Ue la tecno-Tremonti per le Pmi consociate per gli investimenti nella ricerca
Bocciature. Incompatibile con le regole Ue sono state ritenute le norme sulla proroga della Tremonti-bis per le aree colpite da calamità naturali e l’incentivo fiscale per la partecipazione delle fiere all’Estero. In entrambi i casi l’Esecutivo comunitario ha lasciato in vita una possibilità residuale di fruizione dell’agevolazione. Per la Tremonti-bis l’aiuto è stato ritenuto ammissibile nella parte in cui è commisurato a un danno effettivamente subito. Per le fiere all’estero è stata riconsciuta ammissibile l’agevolazione per il 50% delle spese sostenute nel caso della prima partecipazione di una manifestazione oltre confine da parte di una Pmi
Ancora sotto esame. Si attende ancora il via libera sull’agevolazione per la quotazione in Borsa. Il beneficio consiste in una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito per tre anni per le società che si sono quotate in Borsa tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004. Una decisione della Commissione è attesa anche sull’agevolazione per gli strumenti di investimento specializzati (articolo 12 del Dl) consistente nella riduzione al 5% dell’imposta, rispetto al 12,5% ordinariamente previsto