Rassegna stampa

Agenzia troppo severa su fiere e sinergie

Doppio vincolo dell’agenzia delle Entrate per la Tecno-Tremonti. Le agevolazioni previste dal Dl 269/03 da indicare nel quadro RJ della dichiarazione dei redditi risultano, infatti, dopo la circolare 20/E del 10 maggio, esercitabili solo in presenza di specifiche condizioni. In particolare, fanno discutere le posizioni assunte dall’Agenzia che escludono l’agevolazione per le Pmi sia per quanto riguarda le spese per fiere all’estero che per quanto riguarda le spese sostenute in ambito di distretti industriali e filiere prima della data di autorizzazione della Commissione Ue.
Fiere all’estero. L’articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 269/03 prevede una deduzione dal reddito d’impresa per le spese direttamente sostenute per la partecipazione a fiere all’estero.
La disposizione non impone, sul piano soggettivo e oggettivo, ulteriori condizioni. La Commissione Ue, come sottolinea in premessa la circolare 20/E/05, con Decisione 4746 del 14 dicembre 2004, ha dichiarato l’incompatibilità della misura con il mercato comune. L’esclusione, che comporta l’eventuale recupero presso i beneficiari degli aiuti illegittimamente messi a loro disposizione, non è, però, totale. La Commissione, infatti, specifica che l’incompatibilità dell’agevolazione “non pregiudica tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi in casi individuali vengano considerati compatibili ai sensi del regolamento di esenzione relativo agli aiuti alle Pmi”. Più in particolare, il regolamento (Ce) 70/2001 prevede che nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l’ammontare lordo dell’aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per locazione, installazione e gestione dello stand. Questa esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un’impresa a una determinata fiera.
Pur richiamando espressamente queste disposizioni l’Agenzia esclude dal beneficio tutte le spese da chiunque sostenute per la partecipazione espositiva a fiere all’estero sostenendo che l’agevolazione non può trovare automatica applicazione, ma deve essere valutata caso per caso dalla Commissione. La conclusione dell’Agenzia è teoricamente ineccepibile, ma, nel caso di specie, non è così convincente, in quanto è la stessa decisione della Commissione che implicitamente afferma di aver valutato l’impatto della misura e di averla considerata parzialmente incompatibile in tutte le situazioni in cui non risultino rispettati limiti e condizioni previsti dal regolamento (Ce) 70/2001. È possibile, quindi, ritenere che l’agevolazione, nella misura del 50% e alle condizioni espressamente indicate dal regolamento, sia esercitabile nella dichiarazione dei redditi di quest’anno. A questa conclusione si giunge anche considerando la posizione assunta dalla Commissione e pienamente condivisa dalle Entrate per la proroga della Tremonti-bis con la quale Bruxelles ha ammesso l’incentivo solo previa dimostrazione che gli investimenti siano diretti a ridurre o eliminare i danni subiti dai contribuenti in occasione delle calamità richiamate dalla disposizione che ha esteso il beneficio.
Sinergie per le Pmi nell’innovazione. Nell’ambito dei distretti industriali e nelle filiere produttive, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del Dl 269/03 prevede una speciale deduzione per le spese sostenute dalle Pmi per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. La misura era soggetta a preventiva autorizzazione della Commissione, che è stata concessa il 14 ottobre 2004 con decisione n. 4057. La circolare dell’Agenzia, nel rispetto della regola che l’autorizzazione deve risultare preventiva all’applicazione dell’agevolazione, esclude, in modo assoluto che l’agevolazione possa comprendere anche le spese sostenute anteriormente al 14 ottobre 2004. La posizione, seppure teoricamente condivisibile, porterebbe, in concreto alla completa esautorazione della misura. Pertanto si ritiene, al limite con un ulteriore parere della Commissione, che la regola comunitaria vada interpretata nel senso che l’esercizio della misura debba avvenire dopo l’approvazione. Nel caso di specie sarebbe possibile vantare il diritto anche per le spese sostenute prima dell’autorizzazione a condizione, però, che l’esercizio dell’agevolazione avvenga dopo l’autorizzazione con presentazione della dichiarazione dopo il 14 ottobre 2004.

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