Rassegna stampa

A carico delle casse della Regione fino al 50% delle spese ammissibili

Pubblichiamo l’Allegato A della Dgr 18 febbraio 2009 n.5-10806 intitolata “Disposizioni attuative della legge regionale n.31 del 28 novembre 2008 – Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” comparso sul supplemento ordinario n.1 al Bollettino ufficiale della Regione n.8 del 26 febbraio scorso. La delibera, oltre ad approvare il documento qui di seguito proposto, dà il via libera a tutti gli allegati contenenti la modulistica per i soggetti interessati al provvedimento. La Dgr applica quanto disposto dall’articolo 14 ai punti a), b), c) e d) della Lr 31/2008

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 28 NOVEMBRE 2008 “PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FIERISTICO PIEMONTESE”
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)
Le presenti disposizioni individuano:
a) requisiti e procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
b)requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e relative modalità di verifica e controllo;
c) modalità di redazione del calendario fieristico regionale;
d) criteri di priorità e modalità di assegnazione dei contributi.
ARTICOLO 2
(Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali)
1. Con provvedimento del dirigente competente la qualifica internazionale viene riconosciuta o confermata quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la presenza, sul totale degli espositori, di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci paesi esteri o, alternativamente, da almeno cinque Paesi esteri extra Unione europea;
b) l’affluenza, sul totale dei visitatori, di almeno il 5% di visitatori di nazionalità estera o, alternativamente, di almeno il 3% di visitatori di nazionalità di Paesi extra Unione europea.
2. La qualifica internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione alle manifestazioni di nuova istituzione, realizzate da soggetti organizzatori e da enti fieristici nei quartieri fieristici o in altri luoghi aventi i requisiti previsti per i medesimi, quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa prevede il soddisfacimento di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata.
3. La qualifica internazionale non viene più confermata quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti.
ARTICOLO 3
(Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali)
1. Con provvedimento del dirigente competente la qualifica nazionale viene riconosciuta o confermata quando nell’ultima edizione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la presenza, sul totale degli espositori, diretti o rappresentati, di più del 30% provenienti da almeno quattro regioni italiane, escluso il Piemonte;
b) l’affluenza, sul totale dei visitatori, di almeno il 3% di visitatori di nazionalità estera o, alternativamente, di più del 25% di visitatori provenienti da almeno quattro regioni italiane, escluso il Piemonte.
2. La qualifica nazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione alle manifestazioni di nuova istituzione, realizzate da soggetti organizzatori e da enti fieristici nei quartieri fieristici o in altri luoghi aventi i requisiti previsti per i medesimi, quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa prevede il soddisfacimento di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, ovvero che si tratta di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata.
3. La qualifica nazionale non viene più confermata quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti.
ARTICOLO 4
(Requisiti delle manifestazioni fieristiche regionali)
1. Con provvedimento del dirigente competente la qualifica regionale viene riconosciuta o confermata alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a) che si siano già svolte due edizioni come locale. Si può prescindere da tale requisito nel caso di manifestazioni che nascono dallo scorporo di un’altra già riconosciuta regionale;
b) ospitare espositori provenienti prevalentemente dal territorio regionale. La manifestazione può caratterizzarsi regionale anche in assenza di espositori provenienti da altri comuni quando il prodotto o i prodotti esposti abbiano rilevanza su tutto il mercato regionale;
c) svolgersi in una sede idonea sufficientemente munita di servizi di telecomunicazioni, bancari, ecc. Le aree mercatali su cui si tengono le manifestazioni devono essere adeguate alle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
d) la presenza di commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione, non può superare il 25% dell’area espositiva come previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.
I requisiti per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale potranno discostarsi, con adeguata motivazione, dai criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 in relazione a peculiari caratteristiche delle manifestazioni fieristiche, connesse alla specificità delle merceologie presenti, al particolare mercato a cui si rivolgono ovvero a situazione eccezionali.
ARTICOLO 5
(Requisiti delle manifestazioni fieristiche locali)
1. Il Comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale, alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a) influenza economica, sociale e di mercato all’ambito territoriale;
b) provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale;
c) la presenza di commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione, non può superare il 25% dell’area espositiva come previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.
ARTICOLO 6
(Procedure per il riconoscimento delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche)
1. La domanda di riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale,regionale e locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all’autorità competente di cui all’art. 4 della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008 entro e non oltre il 31 marzo dell’anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, per la qualifica internazionale e nazionale ed entro il 31 maggio per la qualifica regionale e locale.
2. La domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale deve essere redatta secondo gli schemi predisposti dagli uffici regionali competenti (omissis) “Domanda di attribuzione o conferma della qualifica” e corredata da:
a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente ;
b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per il riconoscimento della qualifica, di cui agli artt. 2, 3, 4;
c) dichiarazione attestante l’applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
d) una dichiarazione/autocertficazione comprovante la disponibilità della sede;
e) bilancio di previsione della manifestazione in programma, (omissis);
f) bilancio consuntivo dell’ultima edizione della manifestazione, (omissis);
g) nota illustrativa dell’iniziativa e/o delle sue precedenti edizioni.
3. La domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale e/o nazionale deve essere inoltre corredata da:
a) eventuale catalogo ufficiale della precedente edizione della manifestazione e di quella in programma, da allegarsi anche successivamente e/o reperibile sul sito internet;
b) scheda rilevazione dati dell’ultima edizione della manifestazione internazionale e/o nazionale, (omissis).
4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale viene attribuito con provvedimento del dirigente regionale competente; qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all’istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti per il riconoscimento o la conferma della qualifica richiesta, determina la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente.
ARTICOLO 7
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. La richiesta di inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche locali deve essere presentata dagli organizzatori agli uffici regionali competenti entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello in cui si terrà la manifestazione, come da (omissis) A.5 “Modulo dati manifestazioni fieristiche locali”, a norma dell’art. 6, L.R. n. 31, del 28 novembre 2008 per la realizzazione del Calendario annuale”, e deve indicare:
a) la denominazione, la qualifica ed il tipo della manifestazione;
b) il soggetto organizzatore (ragione sociale e sede legale);
c) il luogo di effettuazione, e l’area espositiva netta, coperta e scoperta;
d) le date di inizio e chiusura e l’orario di apertura della manifestazione;
e) le categorie e i settori merceologici ammessi;
f) il costo del biglietto.
2. Fatto salvo il diritto degli organizzatori di effettuare comunque la manifestazione, ove la comunicazione di cui al comma 1. pervenga agli uffici competenti dopo il termine stabilito, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all’anno seguente.
3. Il Calendario delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato sul sito internet della direzione competente e sul B.U.R. entro il 30 novembre di ogni anno.
ARTICOLO 8
(Requisiti minimi dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti)
1. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di regionale, la sede espositiva deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede espositiva;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione);
d) sale convegni;
e) servizi bancari;
f) servizi di ristoro;
g) servizi di sicurezza;
h) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
i) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
j) pronto soccorso.
2. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di nazionale,la sede espositiva, oltre ai requisiti di cui al comma 1, deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici.
3. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di internazionale, la sede espositiva, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) centro affari (servizio informazioni in generale, centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte);
b) prenotazione viaggi ed alberghi;
c) servizio stampa;
d) sistemi informatizzati servizio stampa;
e) spedizioniere.
4. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 9
(Requisiti, modalità e tempi per la richiesta dei contributi per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all’art. 10, comma 2, lett. a) della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008)
1. I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che intendono beneficiare dei contributi di cui all’art. 10, comma 2, lett. a) della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008, fino ad un massimo del 50% delle spese di organizzazione, devono presentare la richiesta di contributo alla Direzione regionale competente entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
2. La domanda, a firma del legale rappresentante del soggetto organizzatore, deve essere redatta secondo gli schemi predisposti dagli uffici regionali competenti, (omissis), “Domanda per la richiesta di contributo”, e corredata da:
bilancio di previsione della manifestazione in programma, (omissis);
Nota illustrativa della manifestazione e/o delle sue precedenti edizioni.
3. Alle manifestazioni che si svolgono nella regione Piemonte, regolarmente iscritte nel calendario regionale, i contributi vengono erogati secondo la qualifica, la tipologia ed i limiti di spesa di seguito riportati:
a) fiere generali, i contributi possono essere concessi fino ad un massimo di:
€ 20.000,00 per le manifestazioni internazionali
€ 15.000,00 per le manifestazioni nazionali
€ 10.000,00 per le manifestazioni regionali
€ 3.000,00 per le manifestazioni locali;
b) fiere specializzate soltanto per le prime due edizioni; i contributi possono essere concessi anche oltre le prime due edizioni solo per le manifestazioni che promuovono l’artigianato e l’agricoltura, fino ad un massimo di:
€ 150.000,00 per le manifestazioni internazionali
€ 75.000,00 per le manifestazioni nazionali
€ 40.000,00 per le manifestazioni regionali
€ 15.000,00 per le manifestazioni locali;
c) mostre mercato soltanto alle manifestazioni che promuovono l’artigianato e l’agricoltura fino ad un massimo di:
€ 40.000,00 per le manifestazioni internazionali
€ 25.000,00 per le manifestazioni nazionali
€ 15.000,00 per le manifestazioni regionali
€ 6.000,00 per le manifestazioni locali.
4. Per manifestazioni che promuovono l’artigianato si intendono quelle in cui sono presenti come espositori prevalentemente Enti pubblici e società a partecipazione pubblica, organismi associativi di promozione dell’artigianato, imprese artigiane singole, associate o consorziate ai sensi dell’art. 6 della legge 483/85.
5. Per manifestazioni che promuovono l’agricoltura si intendono quelle in cui sono presenti, come espositori prevalentemente Enti pubblici e società a partecipazione pubblica, associazioni riconosciute di produttori agricoli, consorzi di tutela costituiti ai sensi delle vigenti leggi, enoteche regionali e botteghe del vino istituite ai sensi della L.R. 12 maggio 1990, n. 37, cooperative agricole e loro consorzi semprechè iscritte al registro prefettizio sezione agricoltura, imprese agricole singole o associate.
ARTICOLO 10
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgerà l’iniziativa ciascun Ente fieristico o ente organizzatore di manifestazioni fieristiche o associazione di categoria direttamente coinvolta può presentare un progetto concernete uno o più punti di cui all’art. 10, comma 2.
Con provvedimento del dirigente competente, in base alle disponibilità finanziarie per l’anno di riferimento, verrà stilata una graduatoria di assegnazione di contributi in misura non eccedente il 50% delle spese ammissibili in base ai seguenti criteri:
a) significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione;
b) incentivazione dello sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;
c) incentivazione dello sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all’ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti;
d) potenziamento dell’informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;
e) qualità professionale delle delegazioni di operatori economici stranieri che si intendono invitare;
f) capacità di promuovere l’associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristica.
2. Per spese ammissibili si intendono solo spese quantitativamente e qualitativamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto, riconducibili alle seguenti tipologie:
affitto di aree e allestimenti all’estero;
materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in lingua inglese e nella lingua veicolare del luogo dell’iniziativa di pubblicità;
affitto di locali all’estero per workshop, seminari, dimostrazioni;
affitto di locali in Italia e spese collegate per conferenze di commercializzazione o corsi di formazione;
docenze formative;
spese di interpretariato e traduzione;
attività di consulenza professionale, studi di fattibilità, programmi di innovazione organizzativa (secondo i parametri comunitari – senior e junior).
Sono escluse:
spese per strutture stabili (affitti, utenze);
spese di viaggio e di missione (vitto, alloggio, trasporti interni) dei rappresentanti e del personale delle aziende partecipanti alle iniziative;
nel preventivo potranno figurare spese interne dei soggetti richiedenti fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto.
ARTICOLO 11
(Coordinamento regionale)
1. Al fine di attuare il coordinamento di cui all’art. 10, comma 4, entro il 31 ottobre dell’anno precedente alle manifestazioni, è indetta una Conferenza tra i Settori interessati nella quale si esaminano le domande di contributi pervenute su ciascuna legge di riferimento al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali.

Il vocabolario delle manifestazioni fieristiche
Enti fieristici
Le persone giuridiche che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica
Fiere generali
Senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti
Fiere specializzate
Limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore
Manifestazioni fieristiche
Le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione
Mostre mercato
Limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti
Quartieri fieristici
Le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale
Spazi espositivi non permanenti
Strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture

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