
Tra recupero pieno o solo parziale il confine è sottile
Sulle spese di ospitalità in favore dei clienti la guida operativa da utilizzare in prima battuta ai fini degli obblighi fiscali resta il decreto dell’Economia 19 novembre 2008.
In particolare, i costi di vitto, viaggio e alloggio sostenuti per ospitare la clientela, anche potenziale, in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili e di visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa, pur essendo erogazioni gratuite, non sono considerate spese di rappresentanza. Pertanto, queste componenti negative di reddito sono integralmente deducibili – senza soggiacere ai limiti di congruità fissati nel medesimo decreto –, nel rispetto del criterio generale di inerenza espressamente previsto dall’articolo 109 del Tuir.
Previsioni sostanzialmente analoghe interessano le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di fiere ed eventi simili e gli imprenditori individuali.
Il decreto ministeriale è chiaro nel circoscrivere le spese di ospitalità, sul piano soggettivo, alle sole sostenute a beneficio della clientela, anche se potenziale; sul piano oggettivo, a quelle sopportate nell’ambito di specifici “contenitori”, quali mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi dell’impresa o in occasione di visite a sedi e stabilimenti.
Ne deriva che saranno di rappresentanza i costi derivanti da prestazioni a favore di soggetti diversi dai clienti, quali, per esempio i fornitori, così come avranno medesima natura le spese che, pur potendo apparire di ospitalità, vengono classificate dal decreto fra quelle di rappresentanza. In questo caso si intendono, per esempio, gli oneri relativi a viaggi turistici in occasione dei quali siano effettuate attività promozionali dei beni o dei servizi dell’impresa o quelle sostenute per ricorrenze aziendali (la celebrazione della fondazione).
Specifiche condizioni sono stabilite per le imprese dedite all’organizzazione di eventi fieristici. Per questi soggetti non assumono la natura di oneri di rappresentanza, talché sono totalmente deducibili dal reddito, le spese sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione dell’attività imprenditoriale consistente proprio nell’organizzazione di mostre e fiere.
Regole proprie interessano altresì gli imprenditori individuali, i quali possono beneficiare dell’integrale riconoscimento fiscale delle spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente sostenute per partecipare a mostre, fiere ed altri eventi simili in cui vengono esposti o promossi i beni o servizi oggetto dell’attività dell’impresa.
La previsione assume portata effettiva solo per le spese dell’indicata natura, in quanto quelle sostenute, ad esempio, per l’affitto e l’allestimento degli stand restano deducibili, in base alle regole generali, come oneri di gestione.
In ogni caso, per ragioni connesse alla tutela del gettito erariale, il provvedimento attuativo subordina la piena deducibilità al rispetto di stringenti obblighi formali: dalla documentazione a esse afferente devono risultare anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione nonché la natura dei costi sostenuti.
Nonostante la impellente scadenza dichiarativa, permangono incertezze nella classificazione di quelle spese sostenute nell’ambito di contesti “spuri”, di cui si avvantaggiano non solamente i clienti ospitati, ma anche terzi soggetti. La questione può porsi, per esempio in occasione di una fiera, laddove l’ospitalità vada a coinvolgere, sebbene in qualità di soggetti non destinatari diretti dell’evento, anche i dipendenti addetti ai rapporti con gli ospiti.
In casi simili si ritiene che non si debba procedere ad una ripartizione del costo fra la quota parte relativa ai dipendenti e quella di ospitalità in senso proprio.
Per la qualificazione della voce di spesa, occorre infatti dar rilevanza al “contenitore” nell’ambito del quale l’esborso è sostenuto, talché potrà considerarsi, per intero, di ospitalità.
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