Rassegna stampa

La Comunitaria va all’incasso

Bruxelles chiama, Roma risponde. E con la legge comunitaria 2005 fa i primi passi concreti per avviare i meccanismi che – nel rispetto delle valutazioni della Commissione Ue sulla compatibilità degli incentivi con la disciplina degli aiuti di Stato – consentiranno il recupero di agevolazioni non spettanti.
La comunitaria 2005. Con la legge entrata in vigore il 23 febbraio scorso (legge 29/2006), infatti, il Governo ha dettato le regole sia per la restituzione di 271 milioni di aiuti di cui hanno fruito le imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da calamità nel 2002 (Etna, terremoto a Foggia e inondazioni e frane nel Nord Italia), grazie a una proroga della Tremonti-bis (tassazione ridotta del 50% per gli investimenti in quelle zone), sia di oltre 8 milioni di euro di cui hanno beneficiato le 315 imprese che hanno detassato il proprio reddito d’impresa delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero.
La procedura. Il meccanismo dettato dalla Comunitaria (articolo 15 per le fiere all’estero e articolo 24 per la Tremonti-bis alluvionati) prevede che siano gli stessi contribuenti ad attestare in via telematica alle Entrate l’ammontare dell’aiuto, seguendo le regole delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento attuativo delle Entrate, già predisposto ma che quasi certamente farà la sua comparsa solo dopo le elezioni.
In sostanza un modello per due e dalla struttura semplice. Dopo aver indicato in un’apposita casella con un codice di riferimento (1 o 2) l’aiuto che si deve restituire, il contribuente compilati i dati anagrafici dovrà indicare: per le fiere all’estero l’imponibile detassato, quello ricalcolato senza aiuto e l’imposta dovuta; per la Tremonti-bis alluvionati il totale degli investimenti sul quale è stato calcolato l’aiuto e l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti a causa delle calamità. L’importo sarà al netto di somme ricevute a titolo di risarcimento assicurativo o per altri aiuti.
Nei successivi 60 giorni i contribuenti procederanno a versare materialmente i tributi omessi, comprensivi degli interessi maturati dalla data in cui le imposte non versate erano a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.
Liquidazioni e controlli verranno eseguiti dall’agenzia delle Entrate, e in caso di omissioni o violazioni il Fisco potrà effettuare accertamenti parziali (articolo 41-bis del Dpr 600/73). Per la mancata presentazione dell’attestazione sarà l’agenzia delle Entrate a intervenire.
Le incognite. Una procedura che sulla carta appare lineare ma su cui il contenzioso si farà inevitabilmente sentire.
Si pensi ad esempio alle imprese coinvolte dalla tecno-Tremonti sulle fiere all’estero: le istruzioni di Unico 2005 SC a pagina 50 parlavano di via libera della Commissione all’aiuto vincolandolo ai requisiti del regolamento 70/01 per l’applicazione del norme del trattato Ce sugli aiuti (articoli 87 e 88); pochi giorni dopo l’arrivo della modulistica la stessa agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E escludeva in toto l’applicazione dell’agevolazione.
SAVERIO FOSSATI

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