Rassegna stampa

Tre bonus per le concentrazioni

Il Parlamento riscrive i bonus sulle concentrazioni. L’incentivo, inoltre, si fa in tre. Se, infatti, in sede di conversione del decreto legge 106/2005 (sull’acconto Irap), il Senato ha ampliato la platea dei beneficiari (si veda l’articolo sotto) e se la Camera, approvando in prima lettura il disegno di legge competitività, ha rivisto il tetto di spese per il bonus fusioni previsto dalla legge 80/2005 di conversione del Dl 35/05 (si veda il box a fianco), sempre Montecitorio, con il disegno di legge competitività, ha dato vita a un nuovo premio fiscale per le microimprese e per le Pmi che si aggregano e concentrano. Si tratta di un premio articolato e composito – complementare a quello già previsto dalla legge 80/2005 e contiguo a quello del decreto 106 – che cerca di coprire le diverse attività direttamente riconducibili alle operazioni di concentrazione e aggregazione, che, però, almeno allo stato attuale, è vantabile solo per il 2005.
Il nuovo testo dell’articolo 22 del disegno di legge competitività, introdotto alla Camera, modifica l’articolo 9 della legge 80/2005 prevedendo, dunque, un credito d’imposta che si determina in misura percentuale alle spese sostenute per la realizzazione di queste operazioni societarie straordinarie e relative a nuovi investimenti, promozione all’estero (fiere), formazione e ricerca.
I requisiti soggettivi e oggettivi. Possono fruire dell’agevolazione le microimprese e le Pmi, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea, vale a dire:
medie imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
– piccole imprese con meno di 50 dipendenti; fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni;
– microimprese con meno di 10 dipendenti, fatturato annuo o totale annuo di bilancio non superiore a 2 milioni.
Oltre a questi requisiti (già richiesti per gli altri premi di concentrazione), il nuovo credito d’imposta, però, prevede che le imprese che aderiscono all’operazione abbiano almeno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione e aggregazione.
La misura del beneficio e i costi agevolabili. Il credito d’imposta addizionale, nel rispetto delle condizioni del regolamento 70/2001/Ce, spetta in relazione ad alcune ben individuate tipologie di costi, collegati o sostenuti a seguito del processo di concentrazione, e in misura pari:
al 7,5% e al 15% dei costi dei nuovi investimenti, sostenuti rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e in quella che sarà approvata per il successivo periodo;
– al 50% dei costi per la promozione all’estero. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione a una fiera o esposizione, in Italia o all’estero, nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;
– al 35% dei costi per la formazione collegati o sostenuti, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento 68/2001/Ce. La misura dell’incentivo aumenta al 70% in caso di formazione generale ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;
– al 35% dei costi per ricerca.
Per i costi di ricerca, poi, il disegno di legge prevede un incremento pari:
– al 5% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato e del 10% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dallo stesso articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
– al 10% in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;
– al 15% in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato in base a un programma quadro di azioni comunitarie o del programma Eureka;
– fino al 75% limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca.
La misura, teoricamente molto interessante, dovrebbe essere, però, estesa come periodo d’imposta di utilizzabilità. Questo anche per essere fruita in modo congiunto con gli altri premi che riguardano la stessa tipologia di operazione.

Newsletter