Aefi - Associazione esposizioni e fiere italiane

Rassegna stampa

Il Sole 24 ore

08/04/2010

Iva. Ma nel 2011 i servizi saranno assoggettati nel paese del committente

Le fiere restano fuori dal modello Intrastat

di Renato Portale e Gian Paolo Tosoni

Le prestazioni di servizi accessori all'organizzazione di manifestazioni fieristiche da chiunque effettuate (prestatore nazionale, comunitario o extra comunitario), e indipendentemente dalla natura del committente ai fini Iva sono rilevanti nel luogo in cui viene materialmente svolta la manifestazione (articolo 7-quinques del Dpr 633/72). A partire dal 2011, invece, queste prestazioni di servizi saranno assoggettate nel paese del committente del servizio, con eccezione dei servizi per l'accesso alla manifestazione.
Le prestazioni accessorie
Per quel che riguarda la caratteristica dell'accessorietà delle prestazioni alle manifestazioni fieristiche occorre innanzitutto distinguere fra prestazioni accessorie all'organizzazione (come, per esempio, il montaggio degli stand fieristici) oppure legate all'accesso della manifestazione.
Si può definire il concetto di «accesso» come il diritto di accedere alle manifestazioni fieristiche pagando il prezzo del biglietto, ricordando, però, che, si tratta di una manifestazione qualora l'evento sia aperto al pubblico e non soggetto a preventiva iscrizione.
Secondo la risoluzione n. 267/E del 6 agosto 2002, la prestazione è accessoria qualora assuma natura strumentale al risultato finale di un servizio artistico, ricreativo, sportivo, didattico e simili e, quindi, si considera effettuata nel luogo in cui è materialmente svolta la manifestazione o l'evento.
Di conseguenza un operatore italiano che effettua noleggi e allestimenti (trasporto, montaggio e smontaggio) di stand fieristici per eventi organizzati in altri paesi della Comunità europea a favore di committenti italiani deve assoggettare a Iva la prestazione nel paese in cui si svolge la fiera. Questo, in quanto le prestazioni effettuate vengono considerate "strumentali" al risultato finale (partecipazione alla fiera) e quindi sono territorialmente rilevanti nel paese in cui si svolge materialmente la manifestazione.
Il vincolo geografico
In presenza di committente italiano e fiera che si svolge in altro stato, il prestatore del servizio deve autoidentificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale al fine di poter addebitare l'Iva del paese comunitario al committente nazionale.
Il committente nazionale, a sua volta, potrà procedere a chiedere il rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri secondo i dettami dell'articolo 38-bis1 del Dpr 633/72. Il committente, quindi, dovrà trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, con i contenuti indicati al punto 1.2.1 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate protocollo n. 53471/2010.
Per questi servizi non deve essere predisposto nemmeno il modello Intra2quater per i servizi acquistati, in quanto non si è in presenza di un'operazione intracomunitaria (articolo 1, comma e, Dm 22 febbraio 2010).
Le manifestazioni in Italia
Analogamente per le fiere che si svolgono in Italia i prestatori residenti per le prestazioni fornite a committenti comunitari o esteri dovranno emettere fattura con la normale applicazione dell'Iva. Anche in questo caso, trattandosi di operazione interna, non sussiste alcun obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat.
I prestatori non residenti che effettuano la predisposizione di stand fieristici in Italia, qualora il committente sia un'impresa residente, non necessariamente devono identificarsi in Italia in quanto l'Iva viene assolta dal committente nazionale con autofattura. In ogni caso non scatta l'obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat trattandosi di un'operazione interna.
Dal 2011, invece, le prestazioni accessorie alla partecipazione a fiere, escluso l'accesso, seguono la regola generale; pertanto qualora il committente sia un soggetto passivo le prestazioni saranno soggette a Iva nel Paese del committente. Quindi, per esempio, il prestatore italiano che presta un servizio a un committente nazionale in una fiera che si svolga in un paese della Ue, non deve procedere all'identificazione diretta o alla rappresentanza fiscale in quanto emetterà fattura con Iva italiana. Rimarrà, invece, la territorialità nel paese in cui si tiene la manifestazione qualora il committente sia un non soggetto passivo.
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Renato Portale e Gian Paolo Tosoni

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