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Rassegna stampa

Il Sole 24 ore

21/09/2012 - IL SOLE 24 ORE

La Ctr Emilia Romagna consolida l'orientamento favorevole agli enti

Niente Imu sulle aree espositive delle Fiere

di Giorgio Gavelli

Non è dovuta l'Imu per le aree espositive delle fiere. Si consolida, così, l'orientamento giurisprudenziale favorevole agli enti fieristici e contrario all'agenzia del Territorio: le aree espositive e i locali di servizio, non in grado di produrre reddito in modo autonomo, vanno accatastate nella categoria catastale E/9 e non in quella D/8, come invece preteso dal Territorio. Conseguentemente, non è dovuto il pagamento dell'Ici (fino al 2011) e dell'Imu (dal 2012), in virtù di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del Dlgs 504/92 e dall'articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011.
La norma di riferimento
L'articolo 2, comma 40, del Dl 262/06 stabilisce che «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, prevedendo per queste (eventuali) porzioni immobiliari una distinta classificazione catastale». Il che significa che, se nell'ambito di una stazione, un aeroporto o un edificio destinato a fiera, vi sono spazi stabilmente destinati ad attività commerciali, essi devono essere individuati separatamente, onde evitare che fruiscano, ad esempio ai fini Imu, dell'agevolazione connessa all'accatastamento a destinazione speciale.
L'agenzia del Territorio (circolare 4/2007) ha però tradotto questa (condivisibile) statuizione prevedendo, per gli immobili destinati a fiere, spazi espositivi, mercati, eccetera – oltre alla distinta individuazione delle singoli porzioni autonome utilizzate a scopo commerciale – un accatastamento in categoria D/8 per la parte strettamente funzionale alle attività fieristiche.
Agli "addetti ai lavori" questa conclusione è sembrata andare al di là del dettato legislativo, anche perché assimila gli spazi adibiti a fiere (di certo non privi di connotazioni pubblicistiche) a immobili ordinariamente destinate ad attività commerciali.
Rigettando l'appello presentato dall'agenzia del Territorio contro la sentenza di primo grado già favorevole al contribuente (Ente Fiera di Forlì), la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (decisione 55/16/2012 depositata lo scorso 12 luglio) si è conformata a quanto già statuito da altre Commissioni regionali (Veneto, decisione 5 marzo 2010 n. 25) e provinciali (Torino, decisione 8 novembre 2010 n. 153; Bergamo decisioni n. 13 del 23 gennaio 2009 e n. 178 del 25 novembre 2009), venendo così a costituire un vero e proprio orientamento favorevole agli Enti fieristici.
La decisione
Il giudizio si basa sulle seguenti considerazioni:
- il Dpr 138/1998, nel riconsiderare le attuali classificazioni catastali, individua con la lettera V/3 gli immobili adibiti a "Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili", mentre gli edifici attualmente accatastati come D/8 saranno contrassegnati dalla categoria Z/3. È quindi lecito chiedersi, nel caso in cui le fiere venissero tutte individuate come D/8 (oggi) e Z/3 (domani), a cosa servirebbe la futura categoria individuata specificatamente dal legislatore tra le "unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo" (futuro gruppo V);
- l'articolo 2, comma 40, del Dl 262/06 si rivolge alle porzioni immobiliari dotate di reddito autonomo, non agli spazi espositivi in questione;
- tutto ciò emerge anche dalla risposta del ministero dell'Economia a una interrogazione parlamentare (n. 5-04128 del 15/22 marzo 2005), che non concorda con l'iniziativa presa dal Territorio;
- infine, non va dimenticato come gli spazi fieristici siano spesso utilizzati (come nel caso di specie) per una parte modesta dell'anno, non venendo svolta nei locali attività stabile al di fuori dei giorni dedicati alle manifestazioni.
Considerata la particolare natura di questi immobili e l'uso a cui sono destinati, il "riclassamento" da E/9 a D/8 non appare giustificato, ed è stato, quindi, dichiarato illegittimo.
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Giorgio Gavelli

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