Aefi - Associazione esposizioni e fiere italiane

Rassegna stampa

Il Sole 24 ore

26/01/2011

Iva/2. Il prelievo sulle manifestazioni si allinea alla regola generale del committente

Fiere, l'imposta segue il cliente

di Renato Portale

Regime differenziato per i servizi di accesso alla sede dell'evento

Il "pacchetto Iva" varato dall'Unione europea nel 2008 non ha ancora esaurito i suoi effetti. A partire dal 1° gennaio 2010 sono cambiati i principi relativi al luogo di tassazione dei servizi ed è stato introdotta quale regola generale la tassazione nel paese del cliente/committente (se questi è soggetto passivo d'imposta) o nel paese del prestatore (se invece il cliente non è un soggetto passivo d'imposta). Il pacchetto, però, contiene anche norme "in progressione" che entrano in vigore il 1° gennaio del 2011, 2013 e 2015.
Il Dlgs 18/2010, oltre a recepire le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010, ha anticipato quelle in essere dal 1° gennaio 2011 nonché quelle che diventeranno operative dal 1° gennaio 2013, lasciando in sospeso le nuove regole sul commercio elettronico che partiranno dal 2015.
L'articolo 7 del Dpr 633/72 è stato riscritto e ampliato. L'articolo 7-quinquies regola le norme sui servizi culturali, artistici, scientifici, ricreativi e simili, tra cui fiere e altre manifestazioni affini.
Fiere e manifestazioni
Fino al 31 dicembre 2010 tutti i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, ricreativi o affini relativi a manifestazioni – tra cui fiere ed esposizioni – erano soggetti a Iva nello Stato in cui l'evento si svolgeva.
Dal 1° gennaio 2011 resta la stessa regola (tassazione nel luogo ove si realizza l'evento) ma solo per il servizio di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, ricreative o affini, nonché alle prestazioni accessorie all'accesso stesso. Invece per tutti gli altri servizi, compresi quelli relativi all'organizzazione dell'evento e le attività accessorie, cambiano le regole a seconda se cliente/committente delle prestazioni sia o no un soggetto passivo d'imposta. Nel primo caso vale la regola generale (articolo 7-ter) di tassazione nel Paese ove è stabilito il committente; nel secondo caso – cioè quando il cliente non è soggetto passivo – si mantiene la tassazione nel Paese ove si realizza l'evento (grafico 1).
Questo comporta che per i clienti soggetti passivi d'imposta si possono verificare non pochi problemi di interpretazione per alcuni tipi servizi (grafico 2). Ad esempio, per gli eventi che si realizzano in Italia, occorre distinguere:
eservizi prestati nei confronti di non soggetti passivi di imposta: tutte le prestazioni relative all'evento, le prestazioni di servizi degli organizzatori dell'evento, le prestazioni accessorie alle precedenti restano sempre soggette a Iva in Italia. La stessa regola si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso all'evento nonché alle relative prestazioni accessorie;
rservizi prestati nei confronti di soggetti passivi:
- le prestazioni di servizi per l'accesso all'evento e le prestazioni accessorie connesse con l'accesso, restano soggette a Iva, seguendo la stessa regola dei privati;
- tutte le altre prestazioni dirette alla realizzazione delle manifestazioni e all'organizzazione delle stesse seguono in via residuale la regola generale prevista all'articolo 7-ter con la tassazione nel Paese di stabilimento del committente. Per cui: a) se sono rese nei confronti di un soggetto passivo nazionale, la tassazione è soggetta a Iva in Italia; b) se sono rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati comunitari, sono soggette a Iva nel Paese del committente; c) se sono rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità, non sono soggette a Iva né in Italia né in nessun altro Paese dell'Unione europea.
Servizi di accesso
Diventa fondamentale, allora, evidenziare la linea di demarcazione tra le prestazioni di accesso (con le relative attività accessorie) e le prestazioni di altra natura: categoria, quest'ultima, in cui rientra l'organizzazione dell'evento, la locazione di spazi espositivi, l'allestimento di stand e così via. In linea di principio si può dire che le prestazioni di accesso consistono in quelle che – in cambio di un biglietto o di un altro titolo similare – concedono il diritto d'ingresso a una manifestazione culturale, artistica o sportiva aperta liberamente al pubblico.
Rientrano in questa definizione, ad esempio, spettacoli, concerti, esposizioni, manifestazioni sportive che possono svolgersi in sale attrezzate, teatri, circhi, fiere, musei, zoo, cinema, stadi, palazzetti e così via. Inoltre, il diritto di accesso va riferito anche alla possibilità di partecipare a conferenze, seminari, convegni e simili, di carattere culturale, scientifico ed educativo purché liberamente aperti al pubblico. Al contrario, non si può considerare come accesso la partecipazione a convegni, seminari e altri eventi per cui sia prevista un'iscrizione preventiva che non consente a chiunque di partecipare, così come l'ingresso a palestre e ad altri impianti per la pratica dello sport (grafico 3).
Allestimento stand
Un problema che deve essere risolto – ovviamente a livello comunitario – è quello relativo alla messa a disposizione di spazi espositivi a clienti che ne fanno richiesta presso fiere ed esposizioni, nonché l'allestimento di stand effettuato dallo stesso organizzatore o da terzi prestatori e che è preceduta di norma dalla progettazione e visualizzazione nonché dall'eventuale trasporto degli elementi dello stand e dal suo montaggio nel luogo ove è organizzata l'esposizione. Bisogna stabilire se queste prestazioni seguano, come sembra verosimile, la nuova regola di tassazione nel Paese del committente oppure siano prestazioni legate all'immobile all'interno del quale si realizza la manifestazione, e come tali tassate nel Paese in cui l'immobile stesso è situato. A questo riguardo, presso la Corte di giustizia Ue è in corso una domanda di pronuncia pregiudiziale (Causa C-530/09),per la quale il 13 gennaio scorso l'Avvocato generale ha depositato le proprie conclusioni affermando che «la messa a disposizione temporanea degli espositori, di stand fieristici è una prestazione accessoria alle attività fieristiche e di esposizione e, pertanto, segue le regole specifiche di tali attività» (dal 2011 paese di residenza del committente se soggetto passivo d'imposta).
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GLI ESEMPI

LA FIERA IN GERMANIA

Società italiana che partecipa a fiera in Germania acquistando pass per l'accesso e affittando uno stand
Per tutto il 2010, sia i pass per l'accesso alla fiera sia la locazione dello stand vengono fatturati alla società italiana con applicazione di Iva tedesca. A partire dal 2011, i pass continuano a seguire la stessa regola. La locazione dello stand invece è tassata in Italia con il reverse-charge


IL OCNVEGNO IN ITALIA

Convegno in Italia organizzato da società tedesca che si serve di alcuni relatori scientifici italiani
Per il 2010 la relazione va assoggettata a Iva italiana. A partire dal 2011, invece, viene assoggettata a Iva nel Paese del committente. Quindi i relatori italiani – se soggetti passivi d'imposta – dovranno emettere fattura fuori campo Iva e dovranno adempiere agli obblighi Intrastat. L'imposta viene assolta dalla società tedesca, nel suo paese, con reverse charge

Renato Portale

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